Siccardi Bregante & C.

AREE D'INTERVENTO

Da sempre Siccardi Bregante & C. offre un ampio spettro di servizi legali nel settore dello shipping, sia di consulenza sia in fase contenziosa. L’esperienza maturata in questa materia e la profonda conoscenza del mercato ci permettono di offrire ai Clienti, che siano armatori, noleggiatori, cantieri, assicuratori, banche o altri operatori, un servizio competente, specializzato e dedicato.

Proprio al fine di soddisfare le specifiche esigenze di volta in volta manifestate dai nostri Clienti, grazie ad un costante processo di approfondimento ed aggiornamento, abbiamo ampliato l'ambito delle nostre competenze a materie correlate al diritto marittimo, quali il trasporto aereo, stradale e ferroviario, la logistica, l'assicurazione non – marine, la certificazione industriale, le procedure d’insolvenza nazionali e transfrontaliere.

LO STUDIO

Da oltre quaranta anni, sull’onda di un continuo e costante processo di aggiornamento delle competenze professionali, ci proponiamo come punto di riferimento per tutti gli operatori che – nello shipping e nelle materie affini – ricercano un’assistenza di qualità per la pragmatica soluzione delle loro esigenze legali.
Nel tempo abbiamo rafforzato le nostre risorse, affiancando ai soci più anziani nuove generazioni di avvocati che via via hanno arricchito l’azione dello Studio non solo in termini di conoscenze professionali, ma anche di idee su come affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.

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21-08-2025

Clausola di proroga della giurisdizione “asimmetrica”: due casi recenti – Newsletter di Assagenti

Per la Newsletter di Assagenti di Luglio Pietro Campanelli ha analizzato due recenti sentenze, una della Commercial Court inglese e una della Corte di giustizia dell’Unione europea, in materia di clausole di elezione del foro asimmetriche.
Nei contratti internazionali è frequente l’inserimento di clausole di elezione del foro competente per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Nella maggioranza dei casi, tali clausole, attribuiscono – paritariamente – alle parti contraenti la facoltà di adire una o più giurisdizioni alternative rispetto a quella, o a quelle, che sarebbe/ro competente/i in base alla legge applicabile al contratto, ma talvolta tali clausole possono operare in modo diverso per le parti del rapporto, prevedendo che una accetti una determinata giurisdizione restandone vincolata, e accordando, invece, all’altra una più o meno estesa libertà di adire due o più diverse giurisdizioni. Si tratta, appunto, delle clausole di proroga “asimmetriche” o “unilaterali”.

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