Siccardi Bregante & C.

AREE D'INTERVENTO

Da sempre Siccardi Bregante & C. offre un ampio spettro di servizi legali nel settore dello shipping, sia di consulenza sia in fase contenziosa. L’esperienza maturata in questa materia e la profonda conoscenza del mercato ci permettono di offrire ai Clienti, che siano armatori, noleggiatori, cantieri, assicuratori, banche o altri operatori, un servizio competente, specializzato e dedicato.

Proprio al fine di soddisfare le specifiche esigenze di volta in volta manifestate dai nostri Clienti, grazie ad un costante processo di approfondimento ed aggiornamento, abbiamo ampliato l'ambito delle nostre competenze a materie correlate al diritto marittimo, quali il trasporto aereo, stradale e ferroviario, la logistica, l'assicurazione non – marine, la certificazione industriale, le procedure d’insolvenza nazionali e transfrontaliere.

LO STUDIO

Da oltre quaranta anni, sull’onda di un continuo e costante processo di aggiornamento delle competenze professionali, ci proponiamo come punto di riferimento per tutti gli operatori che – nello shipping e nelle materie affini – ricercano un’assistenza di qualità per la pragmatica soluzione delle loro esigenze legali.
Nel tempo abbiamo rafforzato le nostre risorse, affiancando ai soci più anziani nuove generazioni di avvocati che via via hanno arricchito l’azione dello Studio non solo in termini di conoscenze professionali, ma anche di idee su come affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.

news

11-03-2024

Clausole “Ex Works” – Newsletter Assagenti

Per la newsletter Assagenti di Febbraio l’Avv. Luna Montervino ha analizzato una recente ordinanza, con la quale la Corte di Cassazione ha statuito che gli Incoterms (nel caso di specie la clausola “Ex Works), salvo diversa pattuizione contrattuale, sono idonei non solo a disciplinare il luogo/momento del trasferimento dei rischi dal venditore al compratore, ma anche il luogo di consegna delle merci dal venditore al compratore (luogo di esecuzione del contratto o di adempimento) ai fini dell’individuazione della giurisdizione competente per le controversie originate dal contratto stesso in applicazione del criterio previsto dall’art. 7, n. 1, lett. b) del Regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. Regolamento Bruxelles I bis) → https://lc.cx/amY3xz

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