Da sempre Siccardi Bregante & C. offre un ampio spettro di servizi legali nel settore dello shipping, sia di consulenza sia in fase contenziosa. L’esperienza maturata in questa materia e la profonda conoscenza del mercato ci permettono di offrire ai Clienti, che siano armatori, noleggiatori, cantieri, assicuratori, banche o altri operatori, un servizio competente, specializzato e dedicato.
Proprio al fine di soddisfare le specifiche esigenze di volta in volta manifestate dai nostri Clienti, grazie ad un costante processo di approfondimento ed aggiornamento, abbiamo ampliato l'ambito delle nostre competenze a materie correlate al diritto marittimo, quali il trasporto aereo, stradale e ferroviario, la logistica, l'assicurazione non – marine, la certificazione industriale, le procedure d’insolvenza nazionali e transfrontaliere.
Da oltre quaranta anni, sull’onda di un continuo e costante processo di aggiornamento delle competenze professionali, ci proponiamo come punto di riferimento per tutti gli operatori che – nello shipping e nelle materie affini – ricercano un’assistenza di qualità per la pragmatica soluzione delle loro esigenze legali.
Nel tempo abbiamo rafforzato le nostre risorse, affiancando ai soci più anziani nuove generazioni di avvocati che via via hanno arricchito l’azione dello Studio non solo in termini di conoscenze professionali, ma anche di idee su come affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.
18-02-2026
Sulla Newsletter di Assagenti di Gennaio l’Avv. Alberto Bregante analizza la clausola “Marine Cargo Cyber Exclusion With Physical Theft Confirmation Endorsement” (pubblicata in data 28/10/2025 dal Joint Cargo Committee della Lloyd’s Market Association), che garantisce la copertura assicurativa nel caso in cui la sottrazione fisica di merce sia stata facilitata da un intervento “cyber”, escludendola invece in caso di perdite/avarie cagionate esclusivamente da attacchi informatici. Comparando la nuova versione con il testo della precedente clausola “Marine Cyber Endorsement” (LMA504) vengono in particolare considerati i tre paragrafi aggiunti per risolvere i problemi applicativi riscontrati dagli operatori.
Con la nuova regolamentazione se, da un lato, restano esclusi dalla copertura i danni derivanti da “cyber-eventi” puri, dall’altro lato si garantisce la copertura anche nelle ipotesi di sottrazione del carico in cui venga utilizzato un sistema informatico per facilitare l’accesso alla merce di cui ci si appropria attraverso un successivo intervento umano.
Non resta che attendere di vedere se e in che termini la nuova clausola troverà applicazione pratica nel mercato assicurativo, inglese e non solo, e se di fatto contribuirà a garantire maggior certezza giuridica rispetto alla precedente LMA504.