Verso le 12.30 dell’11 Aprile 1991, sulla petroliera (VLCC) “HAVEN”, di bandiera cipriota, all’ancora davanti al porto di Genova-Voltri, con a bordo un carico di greggio di circa 144.000 tonnellate, si verificò una devastante esplosione, con conseguente incendio, che nelle successive 48 ore causò l’affondamento della nave spezzata in due tronconi su un fondale di circa 90 metri e la dispersione in mare di diverse decine di migliaia di tonnellate di greggio, molte delle quali nei giorni e nelle settimane successive, spiaggiarono lungo l’intera costa ligure di ponente e la contigua costa francese, dal confine di Stato fino a Tolone, provocando il più grave disastro ambientale del Mediterraneo.
Davanti al Tribunale di Genova venne aperta la procedura di limitazione della responsabilità in base alle norme della Convenzione CLC 1969 all’interno della quale confluirono centinaia di domande di ammissione al passivo avanzate da centinaia di soggetti che si ritenevano danneggiati dall’inquinamento (soprattutto operatori turistici e balneari della riviera italiana e di quella francese), nonché quelle di ditte specializzate nell’attività anti-inquinamento che erano intervenute per il contenimento dell’inquinamento e la successiva bonifica. Fra i reclamanti anche numerosi Comuni italiani e francesi, nonché lo Stato italiano e quello francese.
Il numero dei soggetti coinvolti causò notevoli problemi organizzativi nella gestione della procedura incardinata davanti al Tribunale di Genova anche per la novità della materia, giacché l’unico precedente italiano di applicazione della Convenzione CLC 1969 all’epoca era quello del 1985, davanti al Tribunale di Messina, relativo alla nave “PATMOS”, ma con un numero di soggetti coinvolti incomparabilmente inferiore.
Fra le questioni giuridiche di maggior interesse ci fu il tema della risarcibilità (o meno) nel sistema della Convenzione CLC del danno ambientale non-patrimoniale e, in caso affermativo, dei criteri della sua quantificazione e, ancor prima, dell’individuazione del soggetto (o dei soggetti) aventi titolo a domandarne il risarcimento.
Nel 1991 era infatti da poco entrata in vigore la legge 8.7.1986 n. 349, il cui art. 18 codificava per la prima volta la nozione di danno ambientale. Norma che nel 1987 era stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che con sentenza del 30.12 1987 n. 641 ne aveva riconosciuto la piena legittimità.
Trattandosi di danno non-patrimoniale, la norma ne prevedeva la quantificazione in via equitativa con riferimento a vari criteri, inclusa la gravità della condotta del responsabile, introducendo così un’evidente finalità anche sanzionatoria, estranea al sistema della responsabilità civile “comune”.
Diversamente, nel sistema della Convenzione CLC, secondo l’interpretazione in allora prevalente in sede internazionale, il «danno da inquinamento» era ancorato a criteri strettamente patrimoniali. Orientamento che venne successivamente anche codificato nel Protocollo del 1992 che introdusse la seguente definizione.
6. Per «danno da inquinamento» si intende:
a) il pregiudizio o il danno causato all’esterno della nave da una contaminazione dovuta a una fuga o a uno scarico di idrocarburi dalla nave, ovunque tale fuga o scarico abbiano luogo; le indennità versate per l’alterazione dell’ambiente, diverse da quelle aventi per oggetto la perdita di guadagno dovuta a tale alterazione, si limitano tuttavia al costo delle misure ragionevoli di ripristino che sono state adottate effettivamente o che lo saranno;
b) il costo delle misure di salvaguardia e gli altri pregiudizi o danni causati da tali misure.
Il che diede luogo a lunghi contenziosi proposti da alcuni Comuni liguri, al di fuori del procedimento di limitazione CLC, i quali, invocando appunto la normativa nazionale, pretendevano il risarcimento del danno ambientale non patrimoniale, liquidato in via equitativa secondo i criteri dell’art. 18 legge 349/1987, senza subire la limitazione prevista dalla Convenzione e il relativo “concorso” con gli altri creditori che si erano insinuati al passivo della procedura di limitazione.
La materia ha poi avuto una radicale ri-sistemazione in forza del sopravvenuto decreto legislativo del 2.4.2006 n. 152, di attuazione della Direttiva 2004/32/CE, che ha abrogato l’art. 18 della legge n.349/1986 sostituendo la relativa disciplina con quella attualmente contenuta negli artt. 300 e ss. e del c.d. Codice dell’Ambiente.
Il nostro Studio assistette lo Stato francese, numerosi Comuni francesi dei Dipartimenti delle Alpi Marittime e del Var, nonché alcune ditte italiane che avevano partecipato alle operazioni anti-inquinamento e successiva bonifica della costa ligure.